Garanzia sull'usato

La materia della garanzia legale e contrattuale è contenuta nel Codice del Consumo {D.L. n. 24 del 2 febbraio 2002, attuazione della direttiva CE n. 44 del 1999 che ha introdotto nel codice civile gli artt. dal 1519 bis al 1519 nonies} e in particolare, per quanto riguarda i veicoli usati, dall'articolo 128 all'articolo 135.



La durata prevista per legge é di regola di 2 anni dall'acquisto.
Contrattualmente può essere limitata ad un periodo comunque non inferiore ad un anno. Il concessionario potrebbe anche offrirne una di durata più lunga! In questo caso però si tratta di garanzia legale.

La garanzia è sempre dovuta, gratuita ed è irrinunciabile. Qualsiasi diverso accordo, limitazione od esclusione da parte del venditore sono nulli.

Se i rivenditori vogliono offrire una diversa garanzia, questa può considerarsi solo come una garanzia ulteriore rispetto alla garanzia legale: quindi essa non può limitare i diritti del consumatore previsti dalla garanzia legale, ma può solo ampliarli.

E' importante ricordare che nei primi sei mesi è onere del venditore provare che un eventuale difetto non rientra nella garanzia.

Il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione.

La denunzia del vizio può essere presentata entro il termine di due mesi (anziché i vecchi otto giorni) dalla data in cui si scopre il difetto.

L'azione diretta a far valere la garanzia si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.

Un'attenzione particolare deve essere rivolta alla cosiddetta clausola "visto e piaciuto" presente spesso nei contratti di acquisto di autovetture usate.

Il problema inerente a tale tipo di clausola riguarda essenzialmente la possibilità di un'esclusione della garanzia in essa contenuta, a seconda che le si attribuisca natura di semplice clausola di stile o di elemento essenziale del regolamento negoziale.

A tal proposito è interessante analizzare i motivi della decisione del Tribunale di Casale Monferrato del 2001 che ha affermato come, in caso di vendita di bene usato, la clausola visto e piaciuto, non avendo carattere di clausola di stile, determina una limitazione della garanzia per vizi della cosa.

Precisamente il Tribunale dovette decidere in merito ad una richiesta di riduzione del prezzo per i vizi presentati dal bene usato oggetto di vendita (nel caso di specie un furgone autocabinato). 
Il ricorrente addusse a sostegno della sua posizione che la clausola "visto e piaciuto", inserita nel contratto, fosse catalogabile come clausola di stile e, come tale, priva di vera portata volitiva. Inoltre, dato il contenuto intrinsecamente incerto di tale clausola, sostenne come la vendita di un bene usato non si debba considerare una vendita "a rischio e pericolo" del compratore, e, quindi, l'esclusione della garanzia deve risultare in maniera "rigorosa". Il Tribunale, invece, respinse tali motivazioni, accogliendo la tesi della controparte, secondo la quale la vendita, essendo avvenuta con la clausola "visto e piaciuto", comportava un'esclusione della garanzia ai sensi dell'art. 1490 comma 2 c.c. In particolare i giudici posero a fondamento della loro statuizione il fatto che, nel caso in questione, le trattative fossero avvenute a livello "elementare" e composte da pochissime frasi: difficile sostenere la presenza di formule vuote di vero contenuto volitivo! Può parlarsi di clausola di stile, infatti, quando essa appaia in un contesto complesso, costituito, cioè, da una grande varietà di clausole e perdipiù si abbia a che fare con contratti ripetitivi del disponente. 
In conclusione, tirando le somme, i giudici hanno interpretato il contratto attribuendo alle clausole in esso contenuto, ex art. 1363 c.c., il senso più "chiaro" che risulta dal complesso dell'atto. 
E poiché la clausola è inserita in un contesto dove prima si dà atto che il mezzo ceduto è stato revisionato e ricondizionato, poi si dice tuttavia che è ceduto "come visto e piaciuto": palese quindi la preoccupazione del venditore di escludere ogni sua responsabilità pur in presenza di fatti che dovrebbero dare ampia assicurazione di assenza di vizi nel veicolo. 

L'importanza e la congruità di tale orientamento giurisprudenziale è evidente anche se si ragiona in un contesto più ampio: è conforme con i principi di un mercato ottimale che il bene nuovo sia perfettamente funzionale e idoneo e sia quindi eccezionale l'esclusione di tale garanzia ( formula di esclusione "rigorosa" quindi); per la circolazione del bene usato, invece, le esigenze di cui prima sono molto minori ed è quindi comprensibile che per la clausola di esclusione di garanzia si esiga che il tenore sia solo "chiaro". 

E' evidente che la sentenza analizzata non è più richiamabile dopo l'introduzione del codice del consumo nelle vendite fra rivenditore e privato, ma solamente riguardo le vendite fra privati.
L'analisi del ragionamento ivi riportato permette di concludere che la vendita avvenuta alla presenza di un rivenditore, anche se nella forma del conto vendita è assistita dalla garanzia di legge.

Luca {Lawyer}