Codice della strada modificato ex Legge 29 luglio 2010, n. 120

Dal 30 luglio 2010 è in vigore l'ennesima riforma del Codice della Strada.
Transalp.it vi segnala le modifiche più importanti:

I giovani automobilisti patentati da meno di tre anni non potranno bere alcol prima di guidare. Obbligo esteso anche ai professionisti del volante (autisti, tassisti, camionisti), che rischiano il licenziamento per giusta causa qualora vengano sorpresi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Si inaspriscono le sanzioni per chi verrà pizzicato a guidare con una percentuale di alcol nel sangue (immutata a 0,5g/l) superiore rispetto a quanto stabilito, compresi i minorenni: le procedure per il conseguimento della patente B verranno posticipate in forma punitiva fino a 19 o - nei casi più gravi - 21 anni.

Il nuovo Codice della Strada rende effettivo il limite di potenza massima, già previsto ma mai entrato in vigore. L’anno successivo al conseguimento della patente un neo-patentato non potrà guidare auto con potenza specifica superiore a 55 kW/t - in precedenza erano 50 - e comunque non maggiore di 70 kW.

Dalle tre di notte fino alle sei locali ed esercizi commerciali non potranno servire alcolici. Le uniche deroghe sono previste per le notti di Capodanno e Ferragosto. Il divieto riguarda anche gli Autogrill: dalle 22 per i superalcolici e dalle 2 del mattino per birra e vino. Tutti i locali che proseguono l’attività oltre mezzanotte dovranno mettere a disposizione dei clienti un etilometro.

L’automobilista con patente sospesa potrà chiedere al Prefetto un bonus di tre ore quotidiane per recarsi al lavoro o svolgere attività indispensabili. In compenso verrà allungata la durata della sospensione e negata la possibilità di avanzare ricorso. Dopo tre infrazioni gravi (con perdita per ciascuna di almeno 5 punti) commesse nel biennio si dovrà ripetere la procedura per conseguire la licenza di guida senza poter nemmeno “tutelarsi” con il patentino per i ciclomotori, vietato anch’esso. E’ inoltre prevista una visita medica biennale per gli automobilisti ultra 80enni, mentre i professionisti potranno guidare senza limiti d’anzianità purché si sottopongano ad un controllo annuale una volta compiuti 68 anni.

In base all’ultima dichiarazione dei redditi chi ha un reddito imponibile non superiore a 10.628,16 euro può richiedere il pagamento dilazionato delle multe, purché queste (singole o cumulate) abbiano importo superiore a 200 euro. Il termine per la notifica delle contravvenzioni è ridotto da 150 a 90 giorni.

In aggiunta alle norme attuali sarà obbligatoria la presenza di Tutor perché un’autostrada venga “certificata” per i 150 km/h. Diminuiscono quindi le tratte conformi. Il nuovo Codice della Strada prevede sanzioni inferiori per chi venisse pizzicato a superare i limiti di velocità di 10 km/h: tre punti invece di cinque e multa invariata a 155 euro. Le pene sono invece più severe - specie a livello economico - per l’intervallo compreso fra 40 e 60 km/h, con una sanzione pecuniaria di 500 euro (+130), la sospensione della patente da uno a tre mesi e la decurtazione di dieci punti; rimosso il divieto di guida tra le ore 22 e le 7 per i tre mesi successivi alla restituzione della patente. Chi superasse il limite di oltre 60 km/h dovrà pagare 779 euro (+229), rinunciare a 10 punti ed alla patente per una durata compresa fra sei e dodici mesi.

Le azienda produttrici di micro-car e motorini dalle prestazioni alterate (velocità massima superiore a 45 km/h) dovranno pagare 1.000 euro di multa, 779 euro le officine che compiono la manomissione e 389 i proprietari. I conducenti di micro vetture avranno l’obbligo di indossare sempre le cinture di sicurezza e tenere i fari accessi.

Al momento di vendere o rottamare un’auto il proprietario dovrà smontare la targa e destinarla alla nuova vettura, senza la possibilità di abbinarla a più di un mezzo.

Per chi volesse approfondire la lettura del codice, in allegato il testo completo del DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.

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Luca {Lawyer}