Codice della strada modificato ex Legge 29 luglio 2010, n. 120
Dal 30 luglio 2010 è in vigore l'ennesima riforma del Codice della Strada.
Transalp.it vi segnala le modifiche più importanti:
Dal 30 luglio 2010 è in vigore l'ennesima riforma del Codice della Strada.
Transalp.it vi segnala le modifiche più importanti:
Con la modifica del Codice della Strada dello scorso Luglio 2010 fu introdotta una nuova norma che permette agli enti proprietari delle strade [regioni/provincie/comuni/autostrade ecc..] di emanare ordinanze con la quale si obbliga gli automobilisti a utilizzare pneumatici da neve o a portare con se le catene, anche in assenza di nevicate.
Sono già varie le regioni / province che hanno emanato tali ordinanze.
Emblematico della chiarezza della disciplina codicistica il caso di Milano che è stata fra le prime a emettere un'ordinanza redatta ai sensi della legge 120/2010salvo revocarla dopo pochi giorni.
Per chi è interessato di seguito il testo integrale dell'art. 1 L. 120/2010
La riforma del Codice della Strada dello scorso Luglio 2010 ha ingenerato grande confusione in particolare su due modifiche.
I nuovi termini per la notifica del verbale di accertamento, previsti dall'articolo 201 cds, e la guida in stato di ebbrezza, come previsto e sanzionato dall'articolo 186 cds.
Viste le numerose richieste di chiarimenti, di seguito riporto l'articolo 201 delCodice della Strada attualmene in vigore.
Di seguti trascrivo sentenza della Corte di Cassazione che specifica la possibilità di porre sotto vincolo un motoveicolo anche se intestato a persona diversa da chi lo guidava, nel caso in cui il ""possessore"" compia un reato.
Termini per la notifica
I verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada devono essere notificati entro 60 giorni (e non più entro gli attuali 150 giorni)
Cerchiamo di fare un po di chiarezza sull'argomento sanzioni accessorie al C.D.S.
Quando si viola una delle disposizioni del codice della strada, il d.lgs.285/92 , si e' soggetti ad una sanzione amministrativa (pecuniaria e, quando previsto, accessoria) la cui applicazione e' disciplinata, oltre che dallo stesso codice (art.194 e segg.), anche dalla legge 689/81 (art.1-43).
Il primo punto da affrontare è comprendere la differenza fra carrello appendice e rimorchio.
Semplicisticamente possiamo dire che il carrello appendice è un "rimorchio" a due ruote per il trasporto di soli bagagli e attrezzi (per l’agricoltura o edilizia ecc.. ecc…). E’ vietato il trasporto di qualsiasi altra cosa. Il carrello appendice è parte integrante del veicolo a cui è abbinato con il collaudo, e non si può agganciare ad un altro veicolo.
Il carrello appendice non deve essere immatricolato, non ha targa propria e non deve essere iscritto al P.R.A.