Sanzioni Amministrative e punti patente

Cerchiamo di fare un po di chiarezza sull'argomento sanzioni accessorie al C.D.S.

Quando si viola una delle disposizioni del codice della strada, il d.lgs.285/92 , si e' soggetti ad una sanzione amministrativa (pecuniaria e, quando previsto, accessoria) la cui applicazione e' disciplinata, oltre che dallo stesso codice (art.194 e segg.), anche dalla legge 689/81 (art.1-43).



Gli articoli 200 e 201 del codice della strada definiscono le modalita' di contestazione e notificazione delle sanzioni.

La prima regola generale e' che, quando sia possibile, la violazione dev'essere immediatamente contestata tanto al trasgressore che alla persona obbligata in solido al pagamento.

La contestazione immediata implica la consegna di un verbale di accertamento, che deve contenere
* data (anno, mese, giorno), ora e localita' nei quali la violazione e' avvenuta;
* generalita' e residenza del trasgressore ed estremi della sua patente di guida, se immediatamente identificato;
* indicazione del proprietario del veicolo o del soggetto solidale, quando non sia stato immediatamente identificato il trasgressore;
* tipo del veicolo e numero di targa di riconoscimento;
* citazione della norma violata e sommaria descrizione del fatto;
* eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione;
* somma da pagare, termini e modalita' di pagamento, ufficio o comando presso cui lo stesso puo' essere fatto e numero di conto corrente bancario o postale che puo' eventualmente essere usato (solitamente, per praticita', viene allegato un bollettino);
* le eventuali sanzioni accessorie previste per l'infrazione;
* gli eventuali obblighi di esibizione (di documenti quali la patente, il certificato di assicurazione, etc.) ai sensi dell'art.180 c.d.s;
* le autorita' competenti per il ricorso (prefetto o giudice di pace);
* firma del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;
* nominativo e firma degli agenti accertatori.

Il verbale e' un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale vi riporta
Pertanto è ininfluente che il trasgressore si rifiuti di firmare o di ritirare il verbale. 

Con lo stesso verbale si possono contestare piu' violazioni, con l'obbligo che sia indicato per ognuna la somma dovuta.

Nel caso in cui il verbale sia redatto con sistemi meccanizzati (al computer, tipicamente) la firma autografa dell'agente accertatore non e' necessaria, basta l'indicazione a stampa del nominativo con eventuale numero di matricola.
Sul verbale meccanizzato deve anche apparire il nome del rappresentante dell'ufficio dell'organo accertatore oppure, in sua vece, dal soggetto responsabile ai sensi del d.lgs.39/93 art.3 (in molti casi questi e' il responsabile dell'immissione dati nel sistema informatico).
In questo caso, frequente quando la contestazione non e' immediata e il verbale viene quindi notificato successivamente all'infrazione, la copia originale del verbale redatto e sottoscritto dagli agenti accertatori deve comunque essere archiviata presso lo stesso organo accertatore, disponibile per essere visionata su richiesta.
In tal senso si e' piu' volte espressa la corte di cassazione con le sentenze 1923/99, 4567/99, 6065/05, 21045/06 e 22088/07, nonche' il Ministero dell'interno con circolare del 25/8/2000.

Nel caso classico in cui vi sia contestazione immediata la notifica avviene tramite consegna nelle mani del trasgressore del verbale originale, solitamente redatto a mano su moduli prestampati.

Tuttavia vi sono numerosi e frequenti casi in cui la contestazione immediata puo' legittimamente non avvenire, con la conseguenza che il verbale dev'essere notificato in un momento successivo.

Come regola generale, in questi casi il verbale dev'essere notificato all'effettivo trasgressore -se conosciuto- oppure ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, in genere) che risultino registrati al PRA alla data dell'accertamento.
Tale notifica dev'essere fatta entro 150 giorni dall'accertamento dell'infrazione.
Il caso di residenti all'estero, invece, il verbale dev'essere notificato entro 360 giorni dall'accertamento, calcolati inequivocabilmente dalla data dell'infrazione.

Le modalita' di notifica previste dalla legge comprendono, oltre alla classica consegna dell'atto nelle mani del destinatario (da parte del messo comunale, corriere, postino), la consegna ad un soggetto terzo abilitato, od addirittura la compiuta giacenza dell'atto presso la posta o la cassa comunale. Piu' avanti analizziamo queste ultime due vie che, per dirsi regolarmente attuate devono sottostare a determinate regole.
Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.


Per motivi di privacy, al verbale non va allegata l'eventuale fotografia scattata dall'autovelox. Essa deve essere resa disponibile dall'ufficio accertatore su richiesta, dietro pagamento di spese di invio.

Le sanzioni accessorie non possono essere applicate in mancanza di identificazione del trasgressore, quindi in tutti i casi di mancato fermo.
Per quanto riguarda la decurtazione dei punti dalla patente, tuttavia, il discorso e' particolare in quanto la legge prevede l'obbligo, a carico del proprietario del veicolo o di altro soggetto solidale a cui venga notificato il verbale, di comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Questa comunicazione, obbligatoria in tutti i casi (anche quando si ha un valido motivo per giustificare l'impossibilita' di dare un nome), consente all'ente accertatore di applicare la decurtazione dei punti all'effettivo responsabile dell'infrazione. In caso di mancata comunicazione viene applicata una sanzione aggiuntiva variabile da 272 a 1.088 euro (aggiornata al 1/1/09).

Il soggetto a cui viene notificato il verbale deve essere messo al corrente dell'obbligo di cui sopra con un avviso riportato sul verbale, anche su una pagina a parte. Non di rado gli enti accertatori forniscono, allegato al verbale, un modulo gia' pronto.

Come gia' ribadito sia in questo articolo, sia in altre occasioni, il verbale, quando non puo' essere consegnato nelle mani dell'effettivo trasgressore, dev'essere a questi notificato entro 150 giorni dalla commissione dell'illecito. 
Il conteggio, inoltre, riguarda la singola notifica e riparte -tipicamente- quando il proprietario (o l'obbligato solidale) comunica i dati del conducente nei casi di mancato fermo (vedi sopra).
In pratica, per il primo invio del verbale in caso di mancato fermo i 150 giorni partono dalla data dell'infrazione. Successivamente, dietro comunicazione da parte del proprietario dei dati del conducente, il verbale viene notificato una seconda volta a quest'ultimo entro 150 giorni dal momento in cui la comunicazione arriva all'ufficio accertatore. Cio' a meno che la "comunicazione dati conducente" venga firmata direttamente dal conducente che si "autodichiara" tale. In questo caso la notifica del secondo verbale non avviene ma viene invece direttamente comminata la decurtazione punti.
Per chi vuole approfoondire il discorso sui termini: C.d.s. Art.201, sentenza corte costituzionale n.198/1996 e circolare Min.Trasporti n.300/A/1/33792/109/16/1 del 14/9/2004 

E' altresi' fondamentale sapere, sempre ai fini del conteggio, che esso deve terminare alla data di consegna del verbale agli uffici comunali preposti alla notifica oppure, nel caso di notifica postale, alla data di spedizione, ovvero di consegna dell'atto all'ufficio postale. Tale data viene normalmente riportata sul verbale e costituisce il momento in cui la notifica si perfeziona per l'ente accertatore. Per il destinatario invece la notifica si perfeziona -ai fini del conteggio dei 60 giorni utili per pagare o ricorrere- al momento in cui l'atto viene notificato a lui, a terzi o per giacenza postale (vedi sotto).

Sgombriamo il campo da inutil dubbi e da legende metropolitane. 
La notifica si considera regolarmente compiuta anche se avviene nelle mani di un soggetto terzo, diverso dall'obbligato. Sono soggetti terzi:
- persona di famiglia, purche' non minore di 14 anni o palesemente incapace;
- gli addetti alla casa (o all'ufficio e all'azienda) , purche' non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
- il portiere dello stabile;
- i vicini di casa che accettino il ricevimento.
In questi casi l'atto dev'essere consegnato -con la relata di notifica- in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell'atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).

Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa il soggetto che accetta la consegna deve firmare una ricevuta e il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r.
Questa disposizione, valida in generale per le notifiche effettuate tramite messi o ufficiali giudiziari, cambia leggermente in caso di notifica postale. Fino ad oggi infatti non era in alcun caso previsto l'invio dell'avviso per raccomandata a/r in caso di consegna della prima raccomandata nelle mani di terzi, mentre dal 1/3/2008, per effetto della legge 31/2008 (di conversione del decreto "milleproroghe"), tale obbligo c'e' e vige in TUTTI i casi in cui l'atto non venga consegnato personalmente al destinatario.

Attenzione: In caso di lesione del diritto alla riservatezza (riguardo alle modalita' di notifica a persona diversa dal destinatario) non puo' invece essere messa in dubbio la validita' della notifica, ma semmai si potrebbero far valere, davanti al giudice civile, pretese risarcitorie per il pregiudizio all'immagine eventualmente subito. Il d.lgs.196/03 (legge sulla privacy) riconosce infatti la risarcibilita' sia del danno patrimoniale che quello non patrimoniale sofferto.

Luca