Il tuning

Cosa sapere prima di modificare la propria moto

ndr: Il tuning è "l'arte" di modificare il proprio mezzo di trasporto (auto, moto, scooter, bicicletta), più o meno legalmente, al fine di personalizzarlo e renderlo unico rispetto a tutti gli altri. Le modifiche possono riguardare l'estetica, la meccanica, e dove è possibile (nelle auto) l'audio; possono dividersi in diversi livelli a seconda della profondità degli interventi.

TUNING

LE LEGGI IN ITALIA

Tutti noi abbiamo sempre pensato di apportare piccole o grandi modifiche alla nostra moto.
Dal cambio della misura di un pneumatico, alla forcella anteriore, al sistema di scarico ecc... ecc...
Ma non sempre quello che riteniamo un semplice ritocco estetico è permesso dalla legge.
Anzi si può affermare che in Italia ogni modifica rende le nostre moto illegali, se non fornite di nuove approvazioni da parte del DTT (dipartimento dei trasporti terrestri).

Sappiamo anche, che per motivi economici le case costruttive evitano di rilasciare i nulla osta necessari per aggiornare il libretto (rectius carta) di circolazione e proprio qui in LISSTA grazie Alex Bassi si era trovata un'alternativa per omologare l'uso di un pneumatico nella misura del "" 130"" anche se ogni tanto qualche motorizzazione solleva dubbi sulla fattibilita'.
Oggi tutto quanto concerne i veicoli a motore e la loro circolazione è disciplinato dal Codice della Strada e il ""tuning"" dagli articoli 71, 72 e 78 .

Di seguito una panoramica degli articoli appena citati.

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 maggio, n. 114). - Nuovo codice della strada.

Articolo 71

Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi (1).

  1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.
  2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati (2).
  3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento (2).
  4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (2).
  5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza (2) (3).
  6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74 a Euro 296. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da Euro 148 a Euro 594 (4) (5).

(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'articolo 31 del D.lgs. 10 settembre 1993, n. 360.

(2) A norma dell'articolo 17 del D.lgs 15 gennaio 2002, n. 9 la denominazione del Ministero è così modificata.

(3) A norma dell'articolo 17 del D.lgs 15 gennaio 2002, n. 9 la denominazione dell'ufficio è così modificata.

(4) ConD.M. 24 dicembre 2002 , con D.M. 22 dicembre 2004 e con D.M. 29 dicembre 2006, la sanzione è stata così aggiornata come previsto dall'articolo 195 del presente decreto

(5) Per il Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, appartenenti alle categorie M1 ed N, vedi il D.M. 1 febbraio 2008 n. 42.

Articolo 72

Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi (1).

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

c) dispositivi di segnalazione acustica;

d) dispositivi retrovisori;

e) pneumatici o sistemi equivalenti.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con (2):

a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (3);

b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;

c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006 (4).

2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (5).

3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.

4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento (3).

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto (3).

8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione (6).

9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.

10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (3).

11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo (3).

13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74 a Euro 296 (7) .

(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'articolo 32 del D.lgs. 10 settembre 1993, n. 360.

(2) Così corretto in Gazz. Uff., 9 febbraio 1993, n. 32.

(3) A norma dell'articolo 17 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 la denominazione del Ministero è così modificata.

(4) Comma inserito dall'articolo 1 del D.L. del 27 giugno 2003, n. 151, con la decorrenza indicata dall'articolo 7 del medesimo decreto, sostituito dall'articolo 7 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266 e modificato dall'articolo 17 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

(5) Comma inserito dall'articolo 1 del D.L. del 27 giugno 2003, n. 151, con la decorrenza indicata dall'articolo 7 del medesimo decreto, sostituito dall'articolo 7 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266 e modificato dall'articolo 17 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, come corretto in Gazz. Uff., 10 gennaio 2006 , n. 7 .

(6) A norma dell'articolo 17 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 la denominazione del Ministero e dell'ufficio è così modificata.

(7) Con D.M. 24 dicembre 2002, con D.M. 22 dicembre 2004 e con D.M. 29 dicembre 2006, la sanzione è stata così aggiornata come previsto dall'articolo 195 del presente decreto.

Articolo 78

Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali (1).

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370 a Euro 1.485 (2) (3).

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) A norma dell'articolo 17 del D.lgs 15 gennaio 2002, n. 9 la denominazione dell'ufficio è così modificata.

(2) Con D.M. 24 dicembre 2002, con D.M. 22 dicembre 2004 e, successivamente, con D.M. 29 dicembre 2006 la sanzione è stata così aggiornata come previsto dall'articolo 195 del presente decreto.

(3) Per il Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, appartenenti alle categorie M1 ed N, vedi il D.M. 1 febbraio 2008 n. 42.

A questi articoli si deve aggiungere l'art. 236 del regolamento di attuazione:

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

articolo 236: Modifica delle caratteristiche costruttive ddei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (Art. 78 C.d.S.)

1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.

2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:

a) la massa complessiva massima;

b) la massa massima rimorchiabile;

c) le masse massime sugli assi;

d) il numero di assi;

e) gli interassi;

f) le carreggiate;

g) gli sbalzi;

h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;

i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;

l) la potenza massima del motore;

m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa.

Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.

3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.

4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.

Un chiarimento sugli scarichi. Il terminale o marmitta non è considerato elemento strutturale e non viene riportato sul libretto di circolazione, ciò significa che se omologato (sia per quanto riguarda i codici europei, sia per i vari modelli di motocicli) non è necessario aggiornare il libretto, ma portare con se i documenti del terminale.

Ad ogni buon conto riporto di seguito l'art. 79 C.d.S. a cui è necessario fare riferimento in caso si venga fermati da solerti operatori della giustizia.

Articolo 79

Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.

3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.

4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74 a Euro 296 . La misura della sanzione è da euro 1.036 a euro 10.360 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter(1) (2).

(1) Con D.M. 24 dicembre 2002 , con D.M. 22 dicembre 2004 e con D.M. 29 dicembre 2006, la sanzione di cui al primo periodo del presente comma è stata così aggiornata come previsto dall'articolo 195 del presente decreto

(2) Comma integrato dall' articolo 03 del D.L. del 27 giugno 2003, n. 151 come modificato dalla legge di conversione.

Una precisazione. Non è raro che i tutori dell'ordine vogliano irrogare sanzioni previste dall'art. 78 del codice della strada. Nella malaugurata ipotesi che questo avvenga si dovrebbe far verbalizzare "l'errore" compiuto.

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