Cammino di una legge

Il cammino parlamentare di una legge

L’iter di una legge inizia con la presentazione, al Senato o alla Camera, di un progetto di legge; tale potere è attribuito dalla Costituzione a ogni singolo parlamentare, al governo, al popolo (con la firma di almeno cinquantamila elettori), a ciascuna regione e, su determinate materie, al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).


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I progetti di legge, che al Senato si chiamano disegni di legge, devono avere un titolo e contenere una relazione e una parte normativa redatta in articoli. 


I disegni di legge vengono quindi assegnati a una delle 14 commissioni permanenti, ciascuna competente in una diversa materia.
Commissioni speciali possono inoltre essere costituite, su decisione dell’Assemblea, per l’esame di particolari disegni di legge.
All’atto dell’assegnazione, il Presidente stabilisce anche i modi in cui la commissione può esaminare il disegno di legge, vale a dire:
in sede referente; in sede redigente; in sede deliberante.
Un disegno di legge può anche essere affidato a una commissione perché esprima su di esso un parere; in questo caso la commissione opera in sede consultiva.

Se il disegno di legge è esaminato dalla commissione in sede referente,
viene discusso, eventualmente modificato e approvato, per essere poi sottoposto
in tutte le sue parti al dibattito e all’approvazione dell’Assemblea.
Se la commissione opera invece in sede redigente, oltre a esaminare
il disegno di legge, ne delibera anche i singoli articoli.
In questo caso in assemblea si svolgeranno unicamente le dichiarazioni
di voto e il voto finale.
Se poi la commissione opera in sede deliberante, dopo l’approvazione
dei singoli articoli vota anche il disegno di legge nel suo complesso.
In questo caso, dunque, non sarà necessario l’esame del provvedimento
in Assemblea.
Se invece la commissione opera in sede consultiva, si limita a esprimere
un parere sul disegno di legge, destinato alla commissione che esamina
quel provvedimento nel merito.

Per diventare definitivo, il disegno di legge deve essere approvato dall'altra Camera
nello stesso identico testo; se l'altro ramo del Parlamento introduce anche
una sola piccola modifica, il progetto deve essere riesaminato dalla Camera
che l'ha approvato per prima. Questa è una conseguenza di quel bicameralismo
perfetto che caratterizza il nostro sistema parlamentare.
La legge viene infine promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale.