Regolamento recante sistemi dischi freni per motocicli.

Di seguito il Decreto attuativo del regolamento per le modifiche dei sistemi frenanti dei motocicli.
Lo stesso entrerà in vigore dal 24 settembre 2010 immagine

Decreto 5 agosto 2010, n. 147 pubblicato in GU n. 211 del 09/09/2010

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Visto l'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione e omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi ed, in particolare, il comma 3-bis del medesimo articolo 75, che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'emanazione di norme specifiche per l'approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione; 
Visto l'articolo 236, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui e' stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche»; 
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, supplemento ordinario, recante: «Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due e tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio» e successive modifiche ed integrazioni; 
Considerata l'esigenza di regolamentare la sostituzione di taluni componenti dell'impianto frenante dei motocicli; 
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; 
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2010; 
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400; 

A d o t t a 
il seguente regolamento: 

Art. 1 
Campo di applicazione 

1. Il regolamento si applica ai sistemi dischi freno, di seguito definiti «sistema» come specificato al successivo articolo 2, destinati ad essere installati sui motocicli - categoria internazione L3 - quali elementi di sostituzione dei corrispondenti componenti originali o loro ricambi.

2. I sistemi, di cui al comma 1, sono omologati in conformita' alle prescrizioni e alle procedure di prova previste dal presente regolamento.



Art. 2 
Definizioni 

1. Ai fini del regolamento si definiscono quali: 
a) «sistema» dischi freno l'insieme costituito dai dischi freno ed, eventualmente, da uno o piu' dei seguenti elementi: 
1) pinze freni; 
2) guarnizioni d'attrito; 
3) adattatore pinza; 
4) tubazione di collegamento; 
5) sensori; 
6) pompe freno, che presentano caratteristiche diverse, nei materiali utilizzati o sono di forma o grandezza diversa o, ancora, sono combinati in modo diverso, dai corrispondenti elementi dell'impianto frenante originario del veicolo; 
b) «costruttore», il produttore di un sistema dischi freno; 
c) «tipo di veicolo» per quanto riguarda l'impianto di frenatura, cosi' come definito dalla direttiva 93/14/CE; 
d) «campo d'impiego» i tipi di veicoli sui quali il sistema dischi freno puo' essere installato.



Art. 3 
Omologazione dei sistemi 

1. La domanda di omologazione di un sistema e' presentata dal costruttore, ovvero dal suo rappresentante, opportunamente accreditato, ad un servizio tecnico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, cosi' come indicato all'articolo 3, lettera ll), del decreto 28 aprile 2008 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.O., n. 162 del 12 luglio 2008, secondo le modalita' previste dal decreto 2 maggio 2001, n. 277. La domanda e' corredata da una scheda informativa compilata in conformita' al modello riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I sistemi sono omologati solo ed esclusivamente per essere installati su veicoli equipaggiati dall'origine con freni a disco. Nel caso di veicoli con elementi frenanti diversi su assi distinti, i sistemi possono essere omologati solo ed esclusivamente per essere installati sull'asse del veicolo equipaggiato dall'origine con freni a disco.

3. Ogni sistema e' omologato, con eventuali estensioni di omologazione, in relazione ad uno o piu' tipi di veicoli. La verifica dell'idoneita' del sistema, ai fini della sua omologazione, e' effettuata in base ai criteri e con le procedure riportate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. A ciascun tipo di sistema, omologato in ottemperanza alle prescrizioni del regolamento, e' assegnato un numero di omologazione ovvero di estensione di omologazione, in conformita' a quanto previsto nell'allegato IV al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277.

5. La Direzione generale per la motorizzazione rilascia il certificato di omologazione del sistema redatto in conformita' al modello riportato all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.



Art. 4 
Caratteristiche generali dei sistemi 

1. Ciascun sistema deve essere progettato, costruito e montato in modo che, in condizioni normali di impiego e malgrado le sollecitazioni cui puo' essere sottoposto, non siano alterate le funzioni dell'impianto di frenatura originario del veicolo.

2. In particolare, il sistema deve essere progettato, costruito e montato in modo da resistere agli agenti di corrosione e di invecchiamento cui e' esposto.

3. E' richiesta la preventiva autorizzazione del costruttore del veicolo nei casi in cui il sistema richieda la sostituzione o modifiche di attuatori, centraline, e relativi software per la gestione dei sistemi anti-bloccaggio, ivi compresa la sostituzione del fluido idraulico con altro di caratteristiche diverse da quello indicato dal costruttore del veicolo.

4. Ogni sistema, una volta installato sul veicolo, deve consentire il ripristino della configurazione originaria del veicolo con la semplice rimozione dello stesso sistema e il montaggio dei corrispondenti elementi originari. 
E' possibile derogare alla prescrizione di cui al comma 4, subordinatamente al rilascio del nulla osta del costruttore del veicolo, con il quale si autorizzano le modifiche necessarie all'installazione del sistema.



Art. 5 
Prescrizioni per l'installazione dei sistemi sui veicoli 

1. Gli Uffici della motorizzazione civile, a richiesta dell'utenza, procedono alla visita sui singoli veicoli per verificare la conformita' del sistema installato al tipo omologato.

2. L'installatore fornisce una dichiarazione con la quale certifica l'osservanza delle disposizioni di installazione previste dal costruttore, ovvero, nei casi previsti all'articolo 4, comma 3, dal costruttore del veicolo. La dichiarazione e' redatta secondo il modello riportato in allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 6 
Aggiornamento della carta di circolazione 

1. Successivamente all'effettuazione, con esito positivo, della visita di cui all'articolo 5, gli Uffici della motorizzazione civile procedono all'aggiornamento della carta di circolazione, secondo le modalita' stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione.

2. In fase di aggiornamento della carta di circolazione, secondo quanto indicato al comma 1, sono apportate le eventuali modifiche e prescrizioni risultanti dalla documentazione rilasciata dal costruttore del sistema, indicata all'articolo 7.



Art. 7 
Prescrizioni per il costruttore del sistema 

1. Ogni sistema omologato riporta il marchio dell'omologazione di base conseguita (omettendo le eventuali estensioni), chiaramente leggibile ed indelebile, recante la numerazione di cui all'articolo 3, comma 4. Tale marchio va apposto direttamente su ogni singolo disco freni componente il sistema.

2. Il costruttore correda ogni singola unita' prodotta con le prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 5, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.

3. Ogni singolo sistema prodotto e' corredato con le informazioni di uso, manutenzione e installazione dello stesso, destinate all'utilizzatore.

Art. 8 
Conformita' della produzione 

1. Gli impianti di produzione dei sistemi sono soggetti al controllo del sistema di verifica della conformita' della produzione, prevista dal decreto dirigenziale 21 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.O., n. 107 dell'11 maggio 2009.

2. I sistemi omologati sono realizzati in modo da risultare conformi al tipo omologato.

3. La Direzione generale della motorizzazione puo' procedere a qualsiasi prova prescritta nel regolamento, nell'ambito della verifica: 
a) della conformita' della produzione del sistema; 
b) delle procedure per la valutazione della durabilita' del sistema.

4. L'omologazione accordata per un tipo di sistema e' revocata se non vengono rispettate le prescrizioni del presente articolo.



Art. 9 
Riconoscimento dei sistemi omologati 
da Stati membri dell'Unione europea 

1. I sistemi omologati in altri Stati membri dell'Unione europea, dalla Turchia, o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, corredati di idonea documentazione emessa da uno dei sopraccitati Stati, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sulla base di certificazioni rilasciate nei Paesi di provenienza.

2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal regolamento, non comporta la ripetizione di controlli gia' esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Roma, 5 agosto 2010 

Luca {Lawyer}