Opposizione alle sanzioni - Ora si paga

Contributo Unificato anche per le opposizioni alle Contestazioni Amministrative

Questo il regalo della Legge Finanziaria approvata lo scorso dicembre ed entrata in vigore il 1° gennaio 2010


Riporto di seguito le principali modifiche in materia di contributo unificato:
Modifica apportate agli artt. 9, 10 e 13 del dpr 115/02 relativamente al contributo unificato:


1) sono stati abrogati i commi 4 e 5 dell'art. 10 e conseguentemente sono venute meno le esenzioni:

• dei procedimenti cautelari attivati in corso di causa,
• dei processi di regolamento di competenza e di giurisdizione,
• dei processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a € 2.500.

2) dopo il comma 6 dell' art.10, è stato aggiunto il comma 6 bis relativo ai procedimenti di cui all' art. 23 della legge 24.1l.1981 n. 689 (opposizione a sanzione amministrativa) per i quali è stato previsto il pagamento del C.U. nonché dell'importo forfettizzato di cui all'art. 30 (pari a € 8). E' da ritenersi escluso il pagamento di ogni altro diritto (compresi quelli di copia).


3) le controversie esenti (ex legge 2.4.1958 n. 319 - cause di lavoro) sono soggette al contributo unificato per i soli processi davanti alla Corte di Cassazione (contributo unificato, a seconda del valore).


4) all'art. 13 il comma 2 è stato sostituito: per i processi di esecuzione immobiliare il contributo è di € 200,00; per gli altri processi esecutivi è di € 100; per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a € 2.500 (sino ad ora esenti) è dovuto un contributo di € 30; per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo è di € 120 (oltre, per tutti l'importo di € 8,00).


5) per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e impugnazione di delibere condominiali è dovuto il contributo a seconda del valore della causa (è soppresso il comma 4 dell ' art. l3 d.p.T. 115 che stabiliva il contributo nella misura fissa di 103,30).

Luca