Punti patente

Punti patente - ultime decisioni della Cassazione

Il codice della strada, come ormai noto a tutti, ha istituito, con modifiche del 2003, la così detta patente a punti.
Introdotta in Italia a partire dal 1 luglio 2003, è un meccanismo attraverso il quale, ad ogni conducente di un veicolo viene attribuito un punteggio (inizialmente 20 punti) che viene decurtato in caso di infrazioni. All'esaurimento dei punti disponibili per conservare la patente è necessario superare nuovamente l'esame di teoria e l'esame di guida.

La contestazione dell’illecito stradale avviene, nella maggior parte dei casi, mediante notificazione del verbale a mezzo posta.
patente

Allegato al verbale di contestazione vi è un modulo con cui si chiede all’intestatario del veicolo (individuato tramite ricerche al PRA partendo dalla targa) di comunicare i dati anagrafici del conducente il veicolo stesso nonché copia della licenza di condurre – patente – perché possano essere scalati i punti.
Sino ad oggi, se l’autovettura era intestata non ad una persona fisica ma a una azienda (ditta individuale o società), si poteva rispondere all’autorità di non essere in grado di individuare chi fra i dipendenti utilizzava l’autovettura il giorno del commissi delicti, in maniera da poter evitare sia che venissero decurtati i punti dalla patente, ma soprattutto evitando di pagare la sanzione prevista per chi evita di fornire i dati del conducente il veicolo.
Dal mese di aprile 2009 questo sembra non essere più possibile.
Infatti, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 9847/2009 del 24.4.2009) ha stabilito che le società sono tenute a comunicare chi era alla guida dell’auto perché in aziende ben organizzate "l’uso dei veicoli normalmente risulta dai turni di servizio". Quando non lo fanno pagano una multa salata.
La Corte, nel caso di specie, ha chiarito che "l’obbligo di cui all’art. 126 bis del codice della strada (come modificato dalla sentenza della corte costituzionale n. 27 del 2005), sanzionato dall’articolo 180, ottavo comma, del codice della strada non può essere eluso adducendo la difficoltà di individuazione del soggetto che ha utilizzato il veicolo".
La sentenza in commento precisa, entrando nel merito delle organizzazioni aziendali, che nell’ambito di un’attività correttamente organizzata, “l’uso dei veicoli normalmente risulta dai turni di servizio e che comunque anche in organizzazione di piccole dimensioni spetta al proprietario del veicolo tener nota dell’utilizzo dei veicoli adottando gli opportuni accorgimenti e ciò ai fini di adempiere a quanto richiesto dall’art. 180 Codice della Strada”.
La sentenza su citata segue la n. 13748 del 2007, la cui massima ufficiale è la seguente: in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli articoli 126 bis, secondo comma, penultimo periodo, e 180, ottavo comma, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente. Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 – che pure ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 126 bis cod. strada, nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stata anche responsabile dell’infrazione stradale – ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che "nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma ottavo, del codice della strada" e che "in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente".

Luca