Termini per la notifica del verbale di accertamento

La riforma del Codice della Strada dello scorso Luglio 2010 ha ingenerato grande confusione in particolare su due modifiche.

I nuovi termini per la notifica del verbale di accertamento, previsti dall'articolo 201 cds, e la guida in stato di ebbrezza, come previsto e sanzionato dall'articolo 186 cds.

Viste le numerose richieste di chiarimenti, di seguito riporto l'articolo 201 delCodice della Strada attualmene in vigore.

L'articolo 186, per la sua complessità e per i risvolti penali che comporta la sua applicazione sarà oggetto di una prossima pubblicazione.

Per una maggiore comprensione dell'articolo sotto riportato, un breve promemoria dei termini, tratto da studiocataldi.it

1. La multa stradale deve essere notificata al trasgressore (o presunto tale dall'Autorità) entro NOVANTA giorni; 2. Se costui risiede all'estero il termine si protrae a TRECENTOSESSANTA; 3. L'Amministrazione ha CENTO giorni per la notifica al proprietario/responsabile in solido in casi di contestazione immediata al conducente/trasgressore non proprietario del mezzo; 4. Il Prefetto ha DUECENTODIECI giorni per pronunciarsi sul ricorso presentato a lui per deposito in Prefettura o invio a mezzo raccomandata, secondo la seguente scansione temporale: TRENTA per l'invio ad opera del Prefetto della richiesta all'Organo accertatore, SESSANTA per la fase istruttoria e CENTOVENTI per emanare il provvedimento; 5. Ma il Prefetto gode di soli CENTOTTANTA giorni in caso di ricorso depositato o spedito all'Organo elevatore della multa, vale a dire Polizia Locale o Vigili o Polizia Municipale o Polstrada o Carabinieri o Fiamme Gialle o altro: è chiaro che vengono decurtati trenta giorni dalla scansione di cui al punto precedente perché il contravventore ha snellito l'iter procedimentale contribuendo al salto di un passaggio; 6. Il Prefetto ha NOVANTA giorni per comunicare l'esito del ricorso; 7. Il Prefetto fruisce di TRECENTOSESSANTA giorni se il ricorrente risiede all'estero (inconcepibile nell'era moderna); 8. La notificazione della cartella esattoriale deve avvenire entro CINQUE ANNI dalla notifica della contravvenzione per la riscossione del dovuto; 9. Il trasgressore deve effettuare il pagamento in misura ridotta (minimo pena pecuniaria contemplato per l'infrazione contestata) entro SESSANTA giorni a decorrere dalla contestazione immediata della multa; 10. Il trasgressore può, entro SESSANTA giorni sempre a far data dalla contestazione immediata della contravvenzione, presentare ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Giudice di Pace, depositando direttamente presso l'ufficio competente o spedendo il tutto in plico raccomandato; 11. Dalla notifica del verbale di accertamento il proprietario del mezzo ha SESSANTA giorni per comunicare all'Autorità i DATI del CONDUCENTE per l'applicazione dell'eventuale sanzione accessoria, nonché per scongiurare l'irrogazione della sanzione pecuniaria ulteriore per il caso di omessa comunicazione; si potrebbe scrivere un saggio su quali e quanti dubbi e perplessità suscita tale disposizione di legge, verosimilmente violativa di una miriade di norme di rango superiore, con cui lo Stato inquisitore invita i consociati alla delazione sanzionandoli in caso di omissione; è evidente che uno Stato che vuol dirsi democratico non si comporta così; 12. Il trasgressore entro TRENTA giorni dalla notifica della reiezione del ricorso al Prefetto può presentarlo al Giudice di Pace; 13. Entro TRENTA giorni dalla notifica della respinsione del ricorso al Prefetto il contravventore può effettuare il pagamento dell'importo ingiunto. 14. Entro TRENTA giorni dalla notifica della cartella esattoriale può essere presentato al GdP ricorso in opposizione; 15. Sempre entro TRENTA giorni a partire dalla notificazione della cartella esattoriale il trasgressore può eseguire il pagamento del quid ingiunto.

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CODICE DELLA STRADA

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
SEZ I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime

Articolo 201 - Notificazione delle violazioni

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni [3] dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni [3] dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione [4]. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 e successive modificazioni;

g) [5] rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

g-bis) [6] accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1 [1].

1-quater. [2] In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.

2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.

2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria.

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.

NOTE

[1] Periodo sostituito dall'art. 36, comma 1 lett. e), della Legge 29/07/2010, n. 120
[2] Comma inserito dall'art. 36, comma 1 lett. f), della Legge 29/07/2010, n. 120
[3] Parole così sostituite dall'art. 36, comma 1 lett. a), della Legge 29/07/2010, n. 120
[4] Periodo inserito dall'art. 36, comma 1 lett. b), della Legge 29/07/2010, n. 120
[5] Lettera così sostituita dall'art. 36, comma 1 lett. c), della Legge 29/07/2010, n. 120
[6] Lettera inserita dall'art. 36, comma 1 lett. d), della Legge 29/07/2010, n. 210