Confisca motoveicolo - art. 186 C.d.S.

Di seguti trascrivo sentenza della Corte di Cassazione che specifica la possibilità di porre sotto vincolo un motoveicolo anche se intestato a persona diversa da chi lo guidava, nel caso in cui il ""possessore"" compia un reato.



La Corte, muovendo da tale presupposto, afferma, quindi, testualmente che l'aspetto, che maggiormente – se non addirittura esclusivamente – rileva in una situazione del tipo di quella oggetto (ove il motoveicolo intestato alla madre era condotto dal figlio), deve attenere alla esegesi del termine “appartenenza”.

In proposito va osservato che, come, purtroppo, ormai, è consueto rilevare, il legislatore – nella redazione dell'art. 186 C.d.S. – è malamente ricorso all'utilizzo di una fraseologia atecnica, cioè ha ritenuto di poter proficuamente usare un verbo (“appartenga”), il quale non trova alcun riscontro normativo e che – apparendo concettualmente ben differente da istituti quali “proprietà” od “intestazione” - non risulta né assimilabile, né, tanto meno sussumibile nelle categorie che tali espressioni mirano ad indicare.

L'evidente approssimazione ed improprietà legislativa presta, quindi, il destro ai Supremi giudici per fornire una interpretazione del termine utilizzato, che – come anticipato - privilegia l'aspetto fattuale e materiale a detrimento di quello formale e giuridico.

Che altro aggiungere

Luca {Lawyer}


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati;

Dott. ANTONIO MORGIGNI - Presidente

Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO - Consigliere

Dott. VINCENZO ROMIS - Consigliere 
Dott. FAUSTO IZZO - Rel. Consigliere

Dott. FELICETTA MARINELLI - Consigliere



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I) M. A. N. il (omissis)

avverso l'ordinanza n. 185/2008 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 10/06/2009.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;

sentite le conclusioni del PG Dott. Giovanni Galati, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso,

FATTO E DIRITTO


1. Con ordinanza del GIP del Tribunale di Reggio Calabria veniva convalidato il sequestro dello scooter Tauztong Kaitong tg. X* (omissis) in relazione al reato di cui all’art. 186, co. 2, lett. c), C.d.S. (in quanto condotto da P.G. in stato di ebbrezza, con tasso alcol emico di 2,3 g/l.).

Con lo stesso provvedimento veniva adottato il sequestro preventivo del veicolo.

Con istanza avanzata da M. A., madre dell’indagato, veniva richiesto il dissequestro del mezzo. IL GIP rigettava la richiesta e con provvedimento del 10/6/2009 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l’appello proposto da M.

Osserva il Tribunale che il motoveicolo solo apparentemente apparteneva alla ricorrente in quanto, avendo l’età di 68 anni, ben difficilmente era la effettiva utilizzatrice del mezzo.

Inoltre l'art 213 C.d.S. esplicitamente consentiva la confisca, in quanto motoveicolo era stato utilizzato per commettere un reato.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso la M. lamentando la violazione di legge in quanto l’art. 186. c. 2°, C.d.S. non consentiva la confisca e, quindi, il sequestro, del veicolo se questo apparteneva a terzi inoltre non era invocabile l’applicazione dell’art. 213, c. 2 sexies, C.d.S. in quanto la disposizione operava se il motomezzo era stato finalisticamente utilizzato per commettere un reato (es. una rapina), presupposto questo che nel caso di specie difettava.

3.I1 ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. 

Invero, indipendentemente dalla operatività dell’art. 213, co. 2 sexies, C.d.S., il secondo comma dell’art. 186 C.d.S. prevede che quando il tasso alcolemico supera il limite di g/l 1,5, deve essere obbligatoriamente disposta la confisca del veicolo.

Ne consegue che in tali casi è ammesso il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, co 2°, c.cp.p.

La citata norma del codice della strada, però, nel prevedere la confisca stabilisce che essa debba essere disposta, “… salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato”.

Nel caso di specie, come osservato in ricorso, il motoveicolo risulta intestato alla madre dell’imputato, M. A., Ne ha dedotto il ricorrente che non potendo esso essere confiscato, non poteva essere sequestrato.

Ciò premesso, va osservato che da inibire il provvedimento ablativo, secondo la disposizione dell’art. 186 C.d.S. è la “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato, pertanto, di contro, per consentirlo è necessario che esso “appartenga” all’imputato.

Il termine utilizzato dal legislatore non ha uno specifico significato tecnico come potrebbero invece esserlo i termini “proprietà” o “intestazione” nei registri.

Ciò significa che il concetto di “appartenenza” deve (essere, n.d.r.) inteso in una diversa accezione e cioè come effettivo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla formale intestazione del bene e che può assumere sia le forme del possesso c he della detenzione, escludendosi solamente forme di dominio del tutto occasionali.

Nel caso de quo, in modo coerente il Tribunale ha ritenuto che la signoria sulla cosa fosse dell’imputato (P.G. di anni 39 al momento del fatto e conducente del motoveicolo) e non della madre ricorrente, di anni 67 e pertanto verosimilmente inidonea alla guida di uno sooter.

Ne consegue che il Tribunale ha fatto buon governo delle disposizioni previste dall’art. 186 C.d.S. che in ricorso si assumono violate.

La manifesta infondatezza del ricorso impone la declaratoria di inammissibilità.

Consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000= a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. 
La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000= IN FAVORE DELLA Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 26 febbraio 2010