Trasporto di bambini in moto

Cosa dice il c.d.s. sui bambini in moto

BAMBINI IN MOTO

A tutti i possessori di un motociclo è capitato di aver fatto fare un giro ad un entusiasta bambino.
Ma l'abbiamo fatto in regola con le vigenti norme sulla circolazione?
In nostro aiuto (si fa per dire) viene il Codice della Strada con l'articolo 170 che ci evidenzia che non si possono trasportare bambini di età inferiore ai cinque anni.

Art. 170 cds, aggiornato al 13/01/2019 :

Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.
2. omissis
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 83 a Euro 333.
6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 165 a Euro 661.
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.

Dalla lettura dell'articolo citato riusciamo solo a comprendere che è possibile trasportare bambini di età maggiore a cinque anni e che per statura possano poggiare i piedi in maniera salda sulle pedane.
Altro non troviamo.
Anche la lettura dei successivi articoli del cds non ci aiuta perchè sono tutti specifici per il trasporto dei bambini in autoveicoli o comunque su mezzi a quattro ruote ed in particolare l'art. 172 descrive come installare un seggiolino per il trasporto dei bambini solo su mezzi forniti di quattro ruote.
Sui motocicli non vi è altra indicazione.
Per i soliti controsensi della legge italiana troviamo all'art. 246 del regolamento al codice della strada un'ampia descrizione di come devono essere costruiti e installati i seggiolini per i velocipedi, ma ancora nulla sui motocicli.
Gli articoli di legge relativi ai mezzi a quattro ruote o ai velocipedi non sono utilizzabili neanche per analogia in quanto prevedono sistemi di montaggio e di ritenuta dei bambini che contrastano con la sicurezza di viaggiare in moto (chi metterebbe il bambino in senso inverso di marcia o lo legherebbe in maniera tale da non poter abbandonare il motociclo in caso di incidente?)
Nel vuoto legislativo hanno trovato utilizzo i supporti per bambini come il seggiolino della Stamatakis o della Givi, che per costruzione e utilizzo ben si associano all'uso in moto.

Ma questi accessori per moto, sono ""legali""?
Certo sono omologati e ne è libera la vendita ma... non regolamentati dal nostro codice della strada. 

In teoria non si dovrebbe poterli utilizzare, perché modificano la posizione dei bambini rispetto alle attrezzature del motociclo (pedane e maniglie).
Alcuni dubbi possono nascere anche in relazione al loro sistema di aggancio sul motociclo. È omologato come sistema di ritenuta per le persone? In mancanza di norme precise si potrebbe ironizzare dicendo che i bambini viaggiano su cose assicurate alla moto e non su dispositivi per il trasporto dei bambini. E questo è sicuramente vietato.

L'unica speranza è che il diffondersi del fenomeno faccia sì che anche questa materia sia al più presto regolata.
Luca