Art. 186 C.d.S. Guida in stato di ebbrezza

Attenti all'alcool!!!

alcool

Quasi giornalmente si assiste sulle strade a controlli da parte delle forze dell’ordine a controlli sul tasso alcolemico di conducenti di auto e motoveicoli.
Altrettanto spesso si sente il soggetto controllato giustificarsi con la frase: ho bevuto solo un bicchiere e … scatta la sanzione, accompagnata nei casi più gravi da una denunzia penale.

Proviamo a chiarire quali sono le attuali norme in vigore, consci che studio una nuova riformulazione dell’art. 186 del C.d.S. (codice della strada) che dovrebbe prevedere una tolleranza zero. Si guida solo se si è completamente astemi.
Chiariamo subito un aspetto che può sembrare scontato ma non sempre è così.


L’art. 186 codice della strada (Guida sotto l’influenza dell’alcool) si applica soltanto ai conducenti di veicoli circolanti sulla strada e non si applica in alcun modo per i pedoni o per coloro i quali conducono un animale da soma o da sella (es. un cavallo) . Inoltre, si deve rilevare che se il veicolo non richiede la patente (es. velocipede, ciclomotore) non si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente o del patentino eventualmente posseduti. In quest’ultimo caso si puo’ effettuare la segnalazione all’autorita’ Prefettizia per la revisione di tali documenti oltre che la comunicazione della notizia di reato in Procura (art. 347 c.p.p.).
La fattispecie penale di cui all’art. 186 codice della strada non può essere neppure riscontrata qualora il veicolo sia in sosta con il conducente seduto a bordo. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stabilito che: “in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la “fermata” costituisca una fase della circolazione, talchè è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto”. (Cassazione penale, sezione IV, sentenza 12 ottobre 2007, n. 37631)
Il Decreto Legge n. 117 del 3 agosto 2007, convertito, con modificazioni, nella Legge 2 ottobre 2007, n. 160 e il successivo Decreto Legge 23/05/2008 n. 92 hanno apportato rilevanti e significative modifiche all’interno della fattispecie penale incriminatrice prevista e punita dall’articolo 186 del Codice della Strada. In sostanza, il legislatore ha rimodulato ed aggravato il trattamento sanzionatorio per questo tipo di reato collegato alla circolazione stradale, proprio al fine di tutelare in maniera più incisiva ed effettiva la sicurezza delle persone nella circolazione stradale.
Pertanto, il legislatore ha inserito ben tre autonome fattispecie incriminatrici, previste e punite nelle lettere a), b) e c) dell’articolo 186 Codice della Strada (Guida sotto l’influenza dell’alcool).
Lo stato di ebbrezza è sostanzialmente differente dalla manifesta ubriachezza di cui all’art. 688 c.p. (fattispecie depenalizzata). Infatti, l’ubriachezza rappresenta un’ipotesi più grave e cioè percepibile da chiunque in virtù della sua maggiore intensità. Invece, l’ebbrezza afferisce ad uno stato più moderato che può essere accertato come esistente anche solo in sede di un controllo sanitario. In estrema sintesi, si osserva come per il reato di cui all’art. 186 codice della strada (Guida sotto l’influenza dell’alcool) sia sufficiente, a differenza di quanto richiesto dall’art. 688 c.p., che l’ingestione di sostanze alcoliche abbia fatto venire meno la prontezza di riflessi e la capacità di percezione della circolazione stradale interna ed esterna al veicolo da condurre.
Inoltre, aggiungo che tutte e tre le fattispecie incriminatici appartengono alla competenza del Tribunale in composizione monocratica (art. 33 ter c.p.p.). Il bene giuridico tutelato dal reato della guida sotto l’influenza dell’alcool è rappresentato dalla sicurezza delle persone nella circolazione stradale mentre, invece, l’elemento soggettivo (psicologico) del reato è rappresentato indifferentemente sia dalla colpa che dal dolo. Si tratta di un reato comune, avente natura di pericolo presunto ed a forma vincolata dove il tentativo non è configurabile.
L’accertamento del reato della “Guida sotto l’influenza dell’alcool” può essere compiuto con l’etilometro da parte degli organi di polizia stradale (art. 12 c.d.s.), con l’accertamento medico oppure attraverso un esame obiettivo e descrizione analitica dei sintomi.
Il legislatore ha cercato di modulare la gravità dell’illecito penale in relazione al grado di tasso alcolemico ed al disvalore della condotta penale del soggetto agente.
La prima fattispecie incriminatrice contempla ed include solamente la pena dell’ammenda da € 500 ad € 2000 per coloro i quali abbiano un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l, ma inferiore a 0,8 grammi per litro. Quindi, per la predetta fattispecie penale incriminatrice è sempre ammissibile l’oblazione semplice, di cui all’art. 162 c.p., che consiste nel pagamento di una somma di denaro corrispondente alla terza parte del massimo della pena edittale.
Invece, per le restanti due ipotesi di fattispecie incriminatrici, di cui alle lettere b) e c), il trattamento sanzionatorio è ben più rigoroso tanto che entrambe vengono punite congiuntamente con la pena dell’ammenda e dell’arresto, cosicché non possono essere oblazionabili in alcun modo. Nella prima ipotesi di minore gravità l’ammenda va da € 800 a € 3.200 e l’arresto è fino a tre mesi, a condizione che sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, ma inferiore a 1,5 g/l. Tuttavia, se viene accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ossia nella terza ed ultima ipotesi, l’arresto è fino a sei mesi e l’ammenda da € 1.500 fino a € 6.000.
Di estrema importanza, infine, è anche il comma 2 bis del sopraccitato articolo che dispone il raddoppio delle pene qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale.
Ad esempio se, oltre allo stato di ebbrezza accertato in 1,6 g/l, il conducente provoca un incidente stradale il trattamento sanzionatorio sarà quello dell’arresto fino ad 1 anno e dell’ammenda da € 3.000 ad € 12.000.
In caso di constatazione di tasso alcolemico sopra la norma si pone il problema di chi possa condurre il veicolo in possesso del trasgressore.
Il veicolo se non è possibile affidarlo ad altra persona può essere fatto recuperare da un soggetto autorizzato ad esercitare l'attività di soccorso stradale e deposito per trasportarlo presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore, ovvero, in mancanza presso l'autorimessa del soggetto che ha proceduto al recupero stesso. Se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 gr/l è invece disposto il sequestro preventivo ai fini della confisca che verrà disposta in sede di condanna.
Per questo tipo di reato è prevista la sottrazione di 10 punti (il doppio per i giovani che hanno preso la patente dopo l'01.10.2003 e da meno di 3 anni).
Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio o se la violazione è commessa da conducente professionista (autisti di autobus, di veicoli con rimorchio etc.), la patente viene sempre revocata e quindi contestualmente ritirata e trasmessa entro 10 giorni al prefetto.
Quando una persona in stato di ebbrezza con tasso alcolemico inferiore a 1,5 gr/l, provoca un incidente stradale, il giudice con la sentenza di condanna impone il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5gr/l è disposta la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
La norma prevede che il conducente possa essere sottoposto ad un accertamento alcolimetrico attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell'aria espirata. L'esame viene ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l'una dall'altra.

Chi senza giustificato motivo rifiuta di sottoporsi al controllo etilometrico commette un illecito penale con le seguenti sanzioni:

a) arresto da tre mesi ad un anno
b) ammenda da 1.500 a 6.000 euro
c) sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca nel caso in cui il conducente sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti
d) confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Un piccolo schema riassuntivo:

Tasso alcolemico / Sanzione

 

    • tra 0,5 g/l a 0,8 g/l ammenda da 500 a 2.000 euro. Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

 

    • tra 0,8 e 1,5g/l ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a 6 mesi. Sospensione della patente per un periodo di tempo compreso tra 6 mesi e 1 anno.

 

  • oltre 1,5 g/l ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto da 6 mesi ad 1 anno, con un minimo di 6 mesi. Sospensione della patente da 1 a 2 anni. Confisca del veicolo con la sentenza di condanna.


Guidate sempre con prudenza.
Luca